mercoledì 18 marzo 2015

Le regole per il rientro dei capitali



È arrivata venerdì scorso la tanto attesa (?) circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla voluntary disclosure, la procedura per il rientro dei capitali dai “porti franchi” per contrastare l’evasione fiscale.

La circolare fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso alla procedura, le cause di inammissibilità e le imposte e sanzioni amministrative.

Potranno accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale persone fisiche, enti non commerciali, società semplice e associazioni equiparate che sono fiscalmente residenti nello stato italiano e che hanno violato gli obblighi di contribuzione nazionale. La facoltà di accedere sarà ovviamente preclusa nel caso l’interessato sia venuto a conoscenza dell’inizio di ispezioni o verifiche in merito alla sua situazione di contribuente.

Sarà possibile avvalersi della voluntary disclosure per tutti i periodi di imposta per cui non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione.

Le richieste di attivazione dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2015 in modalità telematica a cui dovrà poi seguire nei successivi 30 giorni l’invio della documentazione necessaria, accompagnata da una relazione che descriva nel dettaglio gli investimenti e le attività detenute illegalmente all’estero.

La procedura di collaborazione volontaria si perfezionerà con il pagamento degli importi dovuti.

Nei casi in cui il contribuente non versi quanto dovuto, gli Uffici notificheranno un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione, con la rideterminazione della sanzione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’atto di contestazione o dell’invito, ovvero a quello di redazione dell’atto di adesione, anche nel caso in cui nel frattempo siano venuti a scadenza i termini ordinari. In tale sede, l’Ufficio dovrà procedere alla rideterminazione delle sanzioni dovute, valutando la graduazione della risposta sanzionatoria anche in funzione della condotta del contribuente e del venir meno dell’apporto collaborativo di quest’ultimo.

In caso di decesso del contribuente dopo il 31 maggio 2015, gli eredi potranno beneficiare di una proroga e potranno presentare richiesta di accesso alla procedura entro il 31 dicembre 2015. In tale situazione l’Ufficio potrà espletare l’attività di controllo entro il 30 marzo 2016.

Nel caso in cui il decesso si verifichi successivamente alla presentazione dell’istanza da parte del contribuente, la proroga di sei mesi opererà con riguardo ai termini previsti per gli adempimenti successivi all’istanza, necessari per il perfezionamento della procedura, compresi quelli riguardanti il pagamento, anche in forma rateale.

Ora le regole sono più chiare, aspettiamo di vedere quanti vorranno giocare.

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